Art. 10.
(Assicurazione obbligatoria, indennizzo provvisorio e risarcimento dei danni).

      1. I proprietari di edifici scolastici sono tenuti a stipulare apposita assicurazione per il risarcimento dei danni agli edifici e alle persone in essi ospitate in caso di incendio o di eventi calamitosi.
      2. Le persone eventualmente danneggiate in occasione di eventi lesivi aventi ad oggetto edifici scolastici hanno diritto a

 

Pag. 12

ottenere la liquidazione, entro tre mesi dall'evento, di un indennizzo provvisorio fissato nella misura prevista da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Gli importi degli indennizzi provvisori sono aggiornati annualmente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
      4. Le condizioni generali delle polizze relative all'assicurazione di cui al comma 1 devono contemplare la clausola relativa all'applicazione delle condizioni di cui al comma 2. In difetto, la clausola si intende comunque apposta, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.